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[.:Normativa:.] DECRETO LEGISLATIVO 10
settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
(Gazzetta
Ufficiale n. 235 del 9/10/2003 - Supplemento Ordinario)
Testo in
vigore dal: 24-10-2003
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto
comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
dei datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3
luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalita'
e campo di applicazione
1. Le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione
ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n.
30, si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di
occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare,
nel rispetto delle disposizioni relative alla liberta' e dignita' del
lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni, alla parita' tra uomini e donne di cui alla
legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni,
e alle pari opportunita' tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n.
125, e successive modificazioni ed integrazioni, i tassi di occupazione e
a promuovere la qualita' e la stabilita' del lavoro, anche attraverso
contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili
con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche
amministrazioni e per il loro personale.
3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e
dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle
disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti
in cui sono previste forme di autonomie piu' ampie rispetto a quelle gia'
attribuite.
Articolo
2
Definizioni
1. Ai fini e
agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si
intende per:
a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di
manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;
b) «intermediazione»: l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di
lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei
gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta
dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione
di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra
domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del
committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni
avvenute a seguito della attivita' di intermediazione; dell'orientamento
professionale; della progettazione ed erogazione di attivita' formative
finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) «ricerca e selezione del personale»: l'attivita' di consulenza di
direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza
dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di
candidature idonee a ricoprire una o piu' posizioni lavorative in seno
all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e
comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione
committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa;
definizione del profilo di competenze e di capacita' della candidatura
ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle
candidature attraverso una pluralita' di canali di reclutamento;
valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti
selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate
all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei
candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei
candidati;
d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attivita' effettuata
su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche
in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato
del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente
considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata
all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento
della stessa nell'inserimento nella nuova attivita';
e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita
operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il
lavoro», allo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere da a) a d);
f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni
riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare i
servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante
l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla
rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai
servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro
domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi
comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del
lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone
in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di
lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi
sono liberamente scelti dall'utente;
h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o piu'
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato
del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di
qualita'; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
la programmazione di attivita' formative e la determinazione di modalita'
di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di
buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti
piu' svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di
regolarita' o congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la
salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' o funzione
assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore
definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di
concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa
con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in
cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in
apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione
specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita
lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le
competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi
della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purche'
riconosciute e certificate;
j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che e' in cerca di un
lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una
categoria che abbia difficolta' a entrare, senza assistenza, nel mercato
del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore della occupazione, nonche' ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti
di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati
economico-gestionali specifici in relazione a ogni attivita'; m) «associazioni
di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente piu' rappresentative.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Articolo 3
Finalità
1. Le
disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare un
sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed
efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacita' di inserimento
professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima
occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del
lavoro. 2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di
regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo
restando il mantenimento da parte delle province delle funzioni
amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare
l'obiettivo di cui al comma 1:
a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che
svolgono attivita' di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca
e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi di
accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono
servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di riferimento
anche a supporto delle attivita' di cui alla lettera a);
c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli
operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del
mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione
di una borsa continua del lavoro;
e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova
regolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime
sanzionatorio.
Capo I
Regime autorizzatorio e
accreditamenti
Articolo 4
Agenzie
per il lavoro
1. Presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un apposito
albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attivita'
di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo e' articolato
in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di
tutte le attivita' di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a
svolgere esclusivamente una delle attivita' specifiche di cui all'articolo
20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro
sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza
dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5,
l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' per le quali
viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla
iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta
del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del
corretto andamento della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini
previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato
si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita' concedente, nonche'
alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede,
l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attivita' ed
hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorita' concedente tutte le
informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, stabilisce le modalita' della presentazione della
richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica
del corretto andamento della attivita' svolta cui e' subordinato il
rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le
modalita' di revoca della autorizzazione, nonche' ogni altro profilo
relativo alla organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo
delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1,
comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui
alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione
dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del
predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non puo' essere oggetto di
transazione commerciale.
Articolo
5
Requisiti
giuridici e finanziari
1. I requisiti richiesti per
l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di societa' di capitali
ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato
membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e)
e' ammessa anche la forma della societa' di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di
altro Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e di
adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per
specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni
industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti
di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali,
anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed
integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede
pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto
dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i
quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo
a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi
in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi', di
sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto
sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con
strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti
i dati economico-gestionali specifici;
f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al
successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o piu' nodi
regionali, nonche' l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione
strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del
diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi
stessi indicato.
2. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 20, oltre ai
requisiti di cui al comma l, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro
ovvero la disponibilita' di 600.000 euro tra capitale sociale versato e
riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma
coo- perativa;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero
territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti
crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i
primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un
istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di
altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno
solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione
bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e
comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano
assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalita' dalla
legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal
contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro
applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta
soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli
11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se (( non ))
esclusivo.
3. Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di cui alle lettere
da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al
comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro
ovvero la disponibilita' di 350.000 euro tra capitale sociale versato e
riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma
cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti
crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i
primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un
istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di
altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno
solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione
bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e
comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano
assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalita' dalla
legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal
contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro
applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti
soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli
11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attivita' di intermediazione, oltre ai requisiti
di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero
territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) l'indicazione della attivita' di intermediazione di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non
esclusivo.
5. Per l'esercizio della attivita' di ricerca e selezione del personale,
oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto
sociale, anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attivita' di supporto alla ricollocazione
professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della attivita' di supporto alla ricollocazione
professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
Articolo
6
Regimi
particolari di autorizzazione
1. Sono autorizzate allo
svolgimento della attivita' di intermediazione le universita' pubbliche e
private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto
l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato
del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attivita' senza
finalita' di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla
borsa continua nazionale del lavoro, nonche' l'invio di ogni informazione
relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto
disposto al successivo articolo 17.
2. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di
intermediazione, secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al
comma 6 del presente articolo, i comuni, le camere di commercio e gli
istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a
condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e
che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui
all'articolo 5, comma 1, nonche' l'invio di ogni informazione relativa al
funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al
successivo articolo 17.
3. Sono altresi' autorizzate allo svolgimento della attivita' di
intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative che siano firmatarie di
contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di
riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto
sociale la tutela e l'assistenza delle attivita' imprenditoriali, del
lavoro o delle disabilita', e gli enti bilaterali a condizione che siano
rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui
all'articolo 5, comma 1.
4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere l'iscrizione
all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro
soggetto giuridico dotato di personalita' giuridica costituito nell'ambito
del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a
livello nazionale di attivita' di intermediazione. L'iscrizione e'
subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f),
g) di cui all'articolo 5, comma 1.
5. E' in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare
individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e
agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello
territoriale, l'attivita' di intermediazione.
6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo
2, comma 1, lettere b), c), d), puo' essere concessa dalle regioni e dalle
province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5,
fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera
b).
7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta
l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' di cui al comma
6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita
sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsi due
anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni
successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato
subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attivita'
svolta. 8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, stabilisce d'intesa con la Conferenza
unificata le modalita' di costituzione della apposita sezione regionale
dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1 e delle procedure ad essa
connesse.
Articolo
7
Accreditamenti
1. Le regioni, sentite le
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli
operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel
rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e
dei seguenti principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di
operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla
domanda espressa dal territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento
di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al
monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione
delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del
lavoro di cui all'articolo 15, nonche' l'invio alla autorita' concedente
di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato
del lavoro
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di
formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1
disciplinano altresi':
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati,
autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o
accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro
tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga
durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati, sostegno alla mobilita' geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in
termini di capacita' gestionali e logistiche, competenze professionali,
situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di
riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalita' di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei
servizi erogati;
e) le modalita' di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei
requisiti.
Capo II
Tutele sul mercato e
disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori svantaggiati
Articolo 8
Ambito di
diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro
1. Ferme restando le disposizioni
di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni, le agenzie per il lavoro e gli altri operatori pubblici e
privati autorizzati o accreditati assicurano ai lavoratori il diritto di
indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati
devono essere comunicati, e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati
medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno
soddisfacimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della
Costituzione.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sentite le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nonche', ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione dei dati
personali, definisce le modalita' di trattamento dei dati personali di cui
al presente decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguenti elementi:
a) le informazioni che possono essere comunicate e diffuse tra gli
operatori che agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra domanda e
offerta di lavoro;
b) le modalita' attraverso le quali deve essere data al lavoratore la
possibilita' di esprimere le preferenze relative alla comunicazione e alla
diffusione dei dati di cui al comma 1;
c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizioni
contenute nell'articolo 10.
3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in
possesso dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla
presenza in capo al lavoratore di particolari benefici contributivi e
fiscali, gli elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale
prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore
certificativo delle stesse.
Articolo
9
Comunicazioni
a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione
1. Sono vietate comunicazioni, a
mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in
qualunque forma effettuate, relative ad attivita' di ricerca e selezione
del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o
somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti,
pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda
e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano
esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entita' ad essi
collegate perche' facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto
controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari,
utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la
corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per
la ricerca di personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti
pubblici e privati autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi
del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento al fine di
consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta e
completa identificazione del soggetto stesso.
3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci
pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione
elettronica, e non recano un facsimile di domanda comprensivo
dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, indicano il sito della rete di comunicazioni attraverso il
quale il medesimo facsimile e' conoscibile in modo agevole.
Articolo
10
Divieto
di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
1. E' fatto divieto alle agenzie
per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o
accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di
dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in
base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica,
al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato
matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla eta', all'handicap, alla
razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine
nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonche' ad
eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non
si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalita' di svolgimento
della attivita' lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e
determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' lavorativa. E'
altresi' fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non
siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro
inserimento lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire ai
soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o azioni
mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca
di una occupazione.
Articolo
11
Divieto
di oneri in capo ai lavoratori
1. E' fatto divieto ai soggetti
autorizzati o accreditati di esigere o comunque di percepire, direttamente
o indirettamente, compensi dal lavoratore. 2. I contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale o territoriale
possono stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente
professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti
autorizzati o accreditati.
Articolo
12
Fondi per
la formazione e l'integrazione del reddito
1. I soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma
4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di
attivita' di somministrazione. Le risorse sono destinate per interventi a
favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato intesi, in
particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione
anche in funzione di continuita' di occasioni di impiego e a prevedere
specifiche misure di carattere previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresi'
tenuti e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per
cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a
tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito
dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine
lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della
somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di
promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli
appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro
di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le
regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione
professionale.
3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel
quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle
imprese di somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente
rappresentative nel predetto ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale
appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti
stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36
del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'articolo
12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante
nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della
congruita', rispetto alle finalita' istituzionali previste ai commi l e 2,
dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo
stesso, con particolare riferimento alla sostenibilita' finanziaria
complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.
6. All'eventuale adeguamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 si
provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla
entrata in vigore del presente decreto.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti
alla disciplina di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n.
196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1
e 2, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al contributo
omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione
amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli
importi delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui al
comma 4. 9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio
decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i
contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruita' con le
finalita' dei relativi fondi.
Articolo
13
Misure di
incentivazione del raccordo pubblico e privato
1. Al fine di garantire
l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori
svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro e' consentito:
a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro,
ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano
individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con
interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate
competenze e professionalita', e a fronte della assunzione del lavoratore,
da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di
durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresi', per un periodo massimo di dodici mesi e solo in
caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento
retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto
eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennita' di
mobilita', indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra
indennita' o sussidio la cui corresponsione e' collegata allo stato di
disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attivita'
lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti
di mobilita' e di indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle attivita' di cui al comma 1 decade dai
trattamenti di mobilita', qualora l'iscrizione nelle relative liste sia
finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o
speciale, o da altra indennita' o sussidio la cui corresponsione e'
collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento
nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di
formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti
regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilita' derivante da forza
maggiore;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo
non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di
provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente
sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attivita'
lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto
alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in
un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua
residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non si
applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attivita' formativa
ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente
all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente ai
fini della cancellazione dalle liste di mobilita', i nominativi dei
soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti
previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende
cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone
comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta
giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti
che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di
presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e' comunicata al
competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.
6. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino
la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in
presenza di una convenzione tra una o piu' agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di
rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o
le regioni stesse.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con
riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle
normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo
7. 8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la
costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri
per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di
costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilita'
finanziarie.
Articolo
14
Cooperative
sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
1. Al fine di favorire
l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori
disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo
1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, cosi' come modificato
dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e con le
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.
381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge,
convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da
parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni
ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro
alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o
aderenti. 2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalita' di adesione da parte delle imprese interessate; b) i
criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al
lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sara' curata dai
servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalita' di attestazione del valore complessivo del lavoro
annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero
dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle
commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di
congruita' con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di
categoria applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle
cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui
all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a
supporto delle attivita' previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da
realizzare con lo strumento della convenzione. 3. Allorche' l'inserimento
lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtu' dei commi 1 e
2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo
ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si
considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui
all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti.
Il numero delle coperture per ciascuna impresa e' dato dall'ammontare
annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di
cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite
con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non
hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti. La congruita' della computabilita' dei lavoratori inseriti in
cooperativa sociale sara' verificata dalla Commissione provinciale del
lavoro. 4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e'
subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori
disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro
carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
68.
Capo III
Borsa continua nazionale del
lavoro e monitoraggio statistico
Articolo 15
Principi
e criteri generali
1.A garanzia dell'effettivo
godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione,
e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione stessa, viene
costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e
trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete
di nodi regionali. Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni
utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli
operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente
dai lavoratori e dalle imprese.
2. La borsa continua nazionale del lavoro e' liberamente accessibile da
parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un
qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facolta' di
inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza
rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso
gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati,
autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno
l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati
acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi
dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale
e territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua
nazionale del lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi
informativi di scambio;
2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la
massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e
offerta di lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle
regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul
territorio;
2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
3) coopera alla definizione degli standard nazionali di
intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve
in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della
Costituzione, la piena operativita' della borsa continua nazionale del
lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli
strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano
richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze.
Articolo
16
Standard
tecnici e flussi informativi di scambio
1. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce, di
concerto con il Ministro della innovazione e della tecnologia, e d'intesa
con le regioni e le province autonome, gli standard tecnici e i flussi
informativi di scambio tra i sistemi, nonche' le sedi tecniche finalizzate
ad assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a livello
nazionale.
2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di
scambio tra i sistemi avviene nel rispetto delle competenze definite
nell'Accordo Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002 e delle
disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre
1996, n. 675.
Articolo
17
Monitoraggio
statistico e valutazione delle politiche del lavoro
1. Le basi informative costituite
nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, nonche' le
registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi
competenti e la registrazione delle attivita' poste in essere da questi
nei confronti degli utenti per come riportate nella scheda
anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una base statistica
omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai
sensi del presente decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province per i
rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini
statistiche sono effettuate in forma anonima.
2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi
informative in questione, nonche' di quelle in essere presso gli Enti
previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate,
tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine
statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte
dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici di valutazione di singole
politiche ed interventi formulati ai sensi e con le modalita' dei commi
successivi del presente articolo.
3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del
decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli 2 e 6
del decreto legislativo n. 297 del 2002, cosi' come la definizione di
tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito della borsa continua
nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti
previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo
parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente
decreto, le necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a
tale scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti in politiche
del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle
politiche occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed in
cui siano presenti rappresentanti delle regioni e delle province, degli
Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero dell'economia e
delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti
delle parti sociali, e' inoltre incaricata di definire, entro sei mesi
dalla attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di
cui alla presente legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione
della Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le attivita' di
monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi ambiti
territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del Rapporto
annuale di cui al comma 6.
5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del
lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' modelli di rilevazione da
somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonche' agli enti di
cui all'articolo 6. La mancata risposta al questionario di cui al comma
precedente e' valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o
accreditamento.
6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle
linee guida definite con le modalita' di cui al comma 4 nonche' della
formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed
interventi formulati annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti
dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture
tecniche e col supporto dell'ISFOL, predispone un Rapporto annuale, al
Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione
dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno
dell'evoluzione dei servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla
base di schemi statistico-contabili oggettivi e internazionalmente
comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla
valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni,
le province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o
del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.
7. Le attivita' di monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia
delle politiche attive per il lavoro, nonche' delle misure contenute nel
presente decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunita' e, in
particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori
svantaggiati.
8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, e' istituita
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una
Commissione di sorveglianza con compiti di valutazione in itinere della
riforma. Detta Commissione e' composta da rappresentanti ed esperti
designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui
ambito si individua il Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali,
dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre
volte all'anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato e di
impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo quesiti
valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al comma 6
dovra' farsi carico e puo' commissionare valutazioni puntuali su singoli
aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati
nonche' delle informazioni contenute nel Rapporto annuale di cui al comma
precedente, la Commissione potra' annualmente formulare pareri e
valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del
presente decreto, la Commissione predisporra' una propria Relazione che,
sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzi
le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresi' le
possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in
questione derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei
lavoratori.
Capo IV
Regime sanzionatorio
Articolo 18
Sanzioni
penali
1. L'esercizio non autorizzato
delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione
dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
lavoro. L'esercizio abusivo della attivita' di intermediazione e' punito
con la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da Euro 1.500 a Euro
7.500. Se non vi e' scopo di lucro la pena e' della ammenda da Euro 500 a
Euro 2.500. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino
a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. Nel caso di
condanna, e' disposta in ogni caso la confisca del mezzo di trasporto
eventualmente adoperato per l'esercizio delle attivita' di cui al presente
comma.
2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di
prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi
da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di
fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di
Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se
vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto
mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20,
commi 1, 3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2, nonche' per il solo somministratore,
la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250.
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o
comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a
prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione e' punito con la pena
alternativa dell'arresto non superiore ad un anno (( o )) dell'ammenda da
Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale e' disposta la
cancellazione dall'albo.
5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
nonche' nei casi piu' gravi, l'autorita' competente procede alla
sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di
recidiva viene revocata l'autorizzazione.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio
decreto, criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme
di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia di
intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro.
Articolo
19
Sanzioni
amministrative
1. Gli editori, i direttori
responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 sono puniti con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro
per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 297 del 2002, e di cui all'articolo 21, comma 1, della
legge 24 aprile 1949, n. 264, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma
2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore
interessato.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro
per ogni lavoratore interessato.
5. Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione di
cessazione e omessa comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro
comprese le pubbliche amministrazioni sono ammessi al pagamento della
sanzione minima ridotta della meta' qualora l'adempimento della
comunicazione venga effettuato spontaneamente entro il termine di cinque
giorni decorrenti dalla data di inizio dell'omissione.
Titolo
III
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I
Somministrazione
di lavoro
Articolo 20
Condizioni
di liceita'
1. Il contratto di
somministrazione di lavoro puo' essere concluso da ogni soggetto, di
seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di
seguito denominato somministratore, a cio' autorizzato ai sensi delle
disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la
propria attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione e il controllo
dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione
del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione
lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un
giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso a
termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato e' ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico,
compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti
internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo,
caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di
trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini,
nonche' servizi di economato;
e) per attivita' di consulenza direzionale, assistenza alla
certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e
cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attivita' di marketing, analisi di mercato, organizzazione della
funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuove iniziative
imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali
sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per
installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari
attivita' produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla
cantieristica navale, le quali richiedano piu' fasi successive di
lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da
quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro
nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte
di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,
anche se riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore. La
individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di
utilizzazione della somministrazione a tempo determinato e' affidata ai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati
comparativamente piu' rappresentativi in conformita' alla disciplina di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
5. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita'
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso
unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o
una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione
salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modifiche.
Articolo
21
Forma del
contratto di somministrazione
1. Il contratto di
somministrazione di manodopera e' stipulato in forma scritta e contiene i
seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrita' e la
salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di
somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro
inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle
prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del
pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonche' del
versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al
somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa
effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al
somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori
comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del
somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del
trattamento economico nonche' del versamento dei contributi previdenziali,
fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire
le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di inizio e la
durata prevedibile dell'attivita' lavorativa presso l'utilizzatore, devono
essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del
somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero
all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di
somministrazione e' nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli
effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Articolo
22
Disciplina dei rapporti di
lavoro
1. In caso di somministrazione a
tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori
di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di
cui al codice civile e alle leggi speciali.
2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro
tra somministratore e prestatore di lavoro e' soggetto alla disciplina di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto
compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui
all'articolo 5, commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto di
lavoro puo' in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore
e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto
collettivo applicato dal somministratore.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto
stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo e' stabilita la misura della
indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie,
corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il
lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale
indennita' e' stabilita dal contratto collettivo applicabile al
somministratore e comunque non e' inferiore alla misura prevista, ovvero
aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. La predetta misura e' proporzionalmente ridotta in caso
di assegnazione ad attivita' lavorativa a tempo parziale anche presso il
somministratore. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di
ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.
223, non trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori connessi
alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano
applicazione l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele
del lavoratore di cui all'articolo 12.
5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non
e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di
normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle
relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui
all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non
si applicano in caso di somministrazione.
Articolo
23
Tutela
del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della
solidarieta'
1. I lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo
complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello
dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte. Restano in ogni caso
salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 2.
La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento
ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati
nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e
riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori
svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e
nei limiti di cui all'articolo 13.
3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono
modalita' e criteri per la determinazione e corresponsione delle
erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati
all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno altresi' diritto a fruire di tutti i servizi sociali
e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla
stessa unita' produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato
alla iscrizione ad associazioni o societa' cooperative o al conseguimento
di una determinata anzianita' di servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e
la salute connessi alle attivita' produttive in generale e li forma e
addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento
della attivita' lavorativa per la quale essi vengono assunti in
conformita' alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di
somministrazione puo' prevedere che tale obbligo sia adempiuto
dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con
il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui e' adibito il prestatore di
lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi
specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto
previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresi', nei
confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione
previsti nei confronti dei propri dipendenti ed e' responsabile per la
violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai
contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque
a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore
deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore
consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto
all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per
le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni
superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla
assegnazione a mansioni inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato al
somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi
che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato e' nulla ogni
clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facolta'
dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di
somministrazione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso in
cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennita', secondo quanto
stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
Articolo
24
Diritti
sindacali e garanzie collettive
1. Ferme restando le disposizioni
specifiche per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori delle societa' o
imprese di somministrazione e degli appaltatori si applicano i diritti
sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore,
per tutta la durata della somministrazione, i diritti di liberta' e di
attivita' sindacale nonche' a partecipare alle assemblee del personale
dipendente delle imprese utilizzatrici.
3. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e
che operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di
riunione secondo la normativa vigente e con le modalita' specifiche
determinate dalla contrattazione collettiva.
4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero
alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni
territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima
della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate
ragioni di urgenza e necessita' di stipulare il contratto, l'utilizzatore
fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di
lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei
contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi,
il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Articolo
25
Norme
previdenziali
1. Gli oneri contributivi,
previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti
disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e' inquadrato nel settore terziario. Sulla indennita' di disponibilita' di
cui all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per il loro
effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di
minimale contributivo.
2. Il somministratore non e' tenuto al versamento della aliquota
contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre
1978, n. 845.
3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in
relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i
contributi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio
ponderato, stabilito per la attivita' svolta dall'impresa utilizzatrice,
nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori
temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio
ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione
effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa
utilizzatrice la stessa non sia gia' assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori
domestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri
previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.
Articolo
26
Responsabilita'
civile
1. Nel caso di somministrazione di
lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi
arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni.
Articolo
27
Somministrazione
irregolare
1. Quando la somministrazione di
lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli
articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore
puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del
codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne
ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro
alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della
somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal
somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale,
valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la
prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma
effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la
costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale
la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal
soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3
e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale
e' limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generali
dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la
giustificano e non puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel
merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che
spettano all'utilizzatore.
Articolo
28
Somministrazione
fraudolenta
1. Ferme restando le sanzioni di
cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro e' posta in
essere con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili di legge o
di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e
utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore
coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Capo II
Appalto e distacco
Articolo 29
Appalto
1. Ai fini della applicazione
delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto,
stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile,
si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei
mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in
relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,
dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte
del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di
lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un
anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a seguito di
subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto
collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non
costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
Articolo
30
Distacco
1. L'ipotesi del distacco si
configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse,
pone temporaneamente uno o piu' lavoratori a disposizione di altro
soggetto per l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa.
2 . In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del
trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il
consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a
una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quella in cui il lavoratore
e' adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate ragioni
tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO D'AZIENDA
Articolo 31
Gruppi di
impresa
1. I gruppi di impresa,
individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto
legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli
adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla
societa' capogruppo per tutte le societa' controllate e collegate.
2. I consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di societa'
cooperativa di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli
adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per
conto dei soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una societa'
consorziata. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini
della individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali
e legislative in capo alle singole societa' datrici di lavoro.
Articolo
32
Modifica
all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
1. Fermi restando i diritti dei
prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda di cui alla
normativa di recepimento delle direttive europee in materia, il comma
quinto dell'articolo 2112 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Ai
fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per
trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione
contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarita' di un'attivita'
economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita' a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del
quale il trasferimento e' attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di
azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione
funzionalmente autonoma di un'attivita' economica organizzata,
identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo
trasferimento».
2. All'articolo 2112 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente
comma: «Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto
di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto
di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta'
di cui all'articolo 1676».
Titolo V
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE
Capo I
Lavoro
intermittente
Articolo
33
Definizione
e tipologie
1. Il contratto di lavoro
intermittente e' il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a
disposizione di un datore di lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione
lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34.
2. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere stipulato anche a
tempo determinato.
Articolo
34
Casi di
ricorso al lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro
intermittente puo' essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di
carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai
contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o
territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto da adottarsi
trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
2. In via sperimentale il contratto di lavoro intermittente puo' essere
altresi' concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di
disoccupazione con meno di 25 anni di eta' ovvero da lavoratori con piu'
di 45 anni di eta' che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano
iscritti alle liste di mobilita' e di collocamento.
3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita'
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero
presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei
rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di
integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni.
Articolo
35
Forma e
comunicazioni
1. Il contratto di lavoro
intermittente e' stipulato in forma scritta ai fini della prova dei
seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive,
previste dall'articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalita' della disponibilita', eventualmente garantita dal
lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in
ogni caso non puo' essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la
prestazione eseguita e la relativa indennita' di disponibilita', ove
prevista, nei limiti di cui al successivo articolo 36;
d) indicazione delle forme e modalita', con cui il datore di lavoro e'
legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonche'
delle modalita' di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalita' di pagamento della retribuzione e della
indennita' di disponibilita';
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al
tipo di attivita' dedotta in contratto.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire
le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste.
3. Fatte salve previsioni piu' favorevoli dei contratti collettivi, il
datore di lavoro e' altresi' tenuto a informare con cadenza annuale le
rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del
ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Articolo
36
Indennita'
di disponibilita'
1. Nel contratto di lavoro
intermittente e' stabilita la misura della indennita' mensile di
disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per
i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilita' al
datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennita'
e' stabilita dai contratti collettivi e comunque non e' inferiore alla
misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale.
2. Sulla indennita' di disponibilita' di cui al comma 1 i contributi sono
versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente
normativa in materia di minimale contributivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni istituto
di legge o di contratto collettivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente
impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore e' tenuto a informare
tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata
dell'impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilita' non matura il
diritto alla indennita' di disponibilita'.
5. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al comma che
precede, perde il diritto alla indennita' di disponibilita' per un periodo
di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi
in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla
chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di
rispondere alla chiamata puo' comportare la risoluzione del contratto, la
restituzione della quota di indennita' di disponibilita' riferita al
periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonche' un congruo
risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in
mancanza, dal contratto di lavoro.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la
misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i
lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 33 possono versare la differenza
contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione
inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della
indennita' di disponibilita' fino a concorrenza della medesima misura.
Articolo 37
Lavoro
intermittente per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del
mese o dell'anno
1. Nel caso di lavoro
intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonche' nei
periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l'indennita'
di disponibilita' di cui all'articolo 36 e' corrisposta al prestatore di
lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti
collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
Articolo
38
Principio
di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di
discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente,
il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un
trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole
rispetto al lavoratore di pari livello, a parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore
intermittente e' riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa
effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo
della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonche'
delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro,
malattia professionale, maternita', congedi parentali.
3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a
rispondere alla chiamata del datore di lavoro non e' titolare di alcun
diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati ne' matura alcun
trattamento economico e normativo, salvo l'indennita' di disponibilita' di
cui all'articolo 36.
Articolo
39
Computo
del lavoratore intermittente
1. Il prestatore di lavoro
intermittente e' computato nell'organico dell'impresa, ai fini della
applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro
effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Articolo
40
Sostegno
e valorizzazione della autonomia collettiva
1. Qualora, entro cinque mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia
intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma
2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi
di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei
datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere
l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro
mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle
indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui
all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da
ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui e' ammissibile il
ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui
all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2.
Capo II
Lavoro ripartito
Articolo 41
Definizione
e vincolo di solidarieta'
1. Il contratto di lavoro
ripartito e' uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due
lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica
obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarieta' di cui al comma 1 e fatta
salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta
personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera
obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo.
3. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei
contratti o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facolta' di
determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di
loro, nonche' di modificare consensualmente la collocazione temporale
dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilita' della
prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati e' posta in capo
all'altro obbligato.
4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilita' di
uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere
ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
5. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di
uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo
contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta
del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad
adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel
qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale
contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice
civile. 6. Salvo diversa intesa tra le parti, l'impedimento di entrambi i
lavoratori coobbligati e' disciplinato ai sensi dell'articolo 1256 del
codice civile.
Articolo
42
Forma e
comunicazioni
1. Il contratto di lavoro
ripartito e' stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti
elementi:
a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro
giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da
ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro
intercorse, ferma restando la possibilita' per gli stessi lavoratori di
determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra
di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione
dell'orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonche' il trattamento economico e normativo
spettante a ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al
tipo di attivita' dedotta in contratto.
2. Ai fini della possibilita' di certificare le assenze, i lavoratori sono
tenuti a informare preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno
settimanale, in merito all'orario di lavoro di ciascuno dei soggetti
coobbligati.
Articolo
43
Disciplina
applicabile
1. La regolamentazione del lavoro
ripartito e' demandata alla contrattazione collettiva nel rispetto delle
previsioni contenute nel presente capo.
2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilito nel
presente capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a favore
di un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato in
quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro
ripartito.
Articolo
44
Principio
di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di
discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente,
il lavoratore coobbligato (( non )) deve ricevere, per i periodi lavorati,
un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole
rispetto al lavoratore di pari livello, a parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati e'
riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente
eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione
globale e delle singole componenti di essa, nonche' delle ferie e dei
trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale,
congedi parentali.
3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare alle
riunioni assembleari di cui all'articolo 20, legge 20 maggio 1970, n. 300,
entro il previsto limite complessivo di dieci ore annue, il cui
trattamento economico verra' ripartito fra i coobbligati proporzionalmente
alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Articolo
45
Disposizioni
previdenziali
1. Ai fini delle prestazioni della
assicurazione generale e obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed
i superstiti, della indennita' di malattia e di ogni altra prestazione
previdenziale e assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla
durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione
lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono
assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e
dei contributi andra' tuttavia effettuato non preventivamente ma mese per
mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo svolgimento
della prestazione lavorativa.
Capo III
Lavoro a
tempo parziale
Articolo
46
Norme di
modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive
modifiche e integrazioni
1. Al decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, cosi' come modificato dal decreto legislativo 26
febbraio 2001, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)
per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale
minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;»;
b) all'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle
rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e
modalita' della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al
comma 2. I contratti collettivi nazionali possono, altresi', prevedere per
specifiche figure o livelli professionali modalita' particolari di
attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai
sensi del presente decreto.»;
c) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Le assunzioni
a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e
successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo
parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.»;
d) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nelle
ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre
2001, n. 368, il datore di lavoro ha facolta' di richiedere lo svolgimento
di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il
lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto
previsto dai commi 2, 3 e 4.»;
e) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I contratti
collettivi stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3,
stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare
effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di
richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro
supplementare, nonche' le conseguenze del superamento delle ore di lavoro
supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.»;
f) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.
L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il
consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal
contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non puo'
integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento.»;
g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, e' soppresso;
h) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nel
rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo
determinato, e' consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative
straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e
contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in
materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.»;
i) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato;
j) all'articolo 3, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del contratto
di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal
presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative
alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei
rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono
essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in
aumento della durata della prestazione lavorativa. I contratti collettivi,
stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono: 1)
condizioni e modalita' in relazione alle quali il datore di lavoro puo'
modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa; 2)
condizioni e modalita' in relazioni alle quali il datore di lavoro puo'
variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; 3) i limiti
massimi di variabilita' in aumento della durata della prestazione
lavorativa.»;
k) all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. L'esercizio
da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata
della prestazione lavorativa, nonche' di modificare la collocazione
temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un
preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni
lavorativi, nonche' il diritto a specifiche compensazioni, nella misura
ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1,
comma 3.»;
l) all'articolo 3, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. La
disponibilita' allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai
sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato
attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di
lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un
componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal
lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli
estremi del giustificato motivo di licenziamento.»;
m) all'articolo 3, il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10.
L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole
flessibili o elastiche ai sensi del comma 7 e' possibile anche nelle
ipotesi di contratto di lavoro a termine.»;
n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono soppressi;
o) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «Articolo 5 (Tutela ed
incentivazione del lavoro a tempo parziale). - 1. Il rifiuto di un
lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo
parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di
licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto,
convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per
territorio, e' ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale
risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al
presente decreto legislativo. 2. Il contratto individuale puo' prevedere,
in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza
in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attivita' presso
unita' produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse
mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle
quali e' prevista l'assunzione. 3. In caso di assunzione di personale a
tempo parziale il datore di lavoro e' tenuto a darne tempestiva
informazione al personale gia' dipendente con rapporto a tempo pieno
occupato in unita' produttive site nello stesso ambito comunale, anche
mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali
dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di
trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere
ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione. 4.
Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a
tempo determinato, saranno definiti, compatibilmente con la disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell'ambito della riforma del
sistema degli incentivi all'occupazione.»;
p) il comma 2 dell'articolo 6 e' soppresso;
q) l'articolo 7 e' soppresso;
r) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «L'eventuale
mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullita' del contratto di lavoro
a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione
lavorativa, su richiesta del lavoratore puo' essere dichiarata la
sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire
dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece
l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il
giudice provvede a determinare le modalita' temporali di svolgimento della
prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni
dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza,
con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle
responsabilita' familiari del lavoratore interessato, della sua necessita'
di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale
mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle
esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della
pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in
aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con
valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto,
e' fatta salva la possibilita' di concordare per iscritto clausole
elastiche o flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3. In luogo del
ricorso all'autorita' giudiziaria, le controversie di cui al presente
comma ed al comma 1 possono essere, risolte mediante le procedure di
conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.»;
s) all'articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Lo
svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui all'articolo 3,
comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, commi 7,
8, 9 comporta a favore del prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta
alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a
titolo di risarcimento del danno. 2-ter. In assenza di contratti
collettivi datore di lavoro e prestatore di lavoro possono concordare
direttamente l'adozione di clausole elastiche o flessibili ai sensi delle
disposizioni che precedono.»;
t) dopo l'articolo 12 e' aggiunto, in fine, il seguente: «Articolo 12-bis
(Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto di lavoro a tempo parziale). - 1. I lavoratori affetti da
patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacita'
lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita,
accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unita'
sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo
parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale
deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a
richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni piu'
favorevoli per il prestatore di lavoro.».
Titolo VI
APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO
Capo I
Apprendistato
Articolo 47
Definizione,
tipologie e limiti quantitativi
1. Ferme restando le disposizioni
vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il
contratto di apprendistato e' definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di
una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento
tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione.
2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo'
assumere con contratto di apprendistato non puo' superare il 100 per cento
delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore
di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie
dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia
in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero non
superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese artigiane
per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4
della legge 8 agosto 1985, n. 443.
3. In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai
sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in
materia.
Articolo
48
Apprendistato
per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
1. Possono essere assunti, in
tutti i settori di attivita', con contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e
gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed e'
finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del
contratto e' determinata in considerazione della qualifica da conseguire,
del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti,
nonche' del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per
l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei
crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione e' disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione
lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonche'
della qualifica che potra' essere acquisita al termine del rapporto di
lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od
extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di
cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro
al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 2118 del codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di
apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e' rimessa
alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e
principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla
azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in
funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi
formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative per la determinazione, anche
all'interno degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione della
formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle
regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del
percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica
professionale ai fini contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Articolo
49
Apprendistato
professionalizzante
1. Possono essere assunti, in
tutti i settori di attivita', con contratto di apprendistato
professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso
una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base,
trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di eta' compresa tra i
diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato
professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo
anno di eta'.
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione
da conseguire, la durata del contratto di apprendistato
professionalizzante che, in ogni caso, non puo' comunque essere inferiore
a due anni e superiore a sei.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante e' disciplinato in
base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione
oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonche' della
eventuale qualifica che potra' essere acquisita al termine del rapporto di
lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od
extra-aziendale; b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista
secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro
al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 2118 del codice civile;
d) possibilita' di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito
del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli
dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di
durata di cui al comma 3.
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di
apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale e nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna
alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di
competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative per la determinazione, anche
all'interno degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione e della
articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende,
anche in relazione alla capacita' formativa interna rispetto a quella
offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del
percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica
professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Articolo
50
Apprendistato
per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
1. Possono essere assunti, in
tutti i settori di attivita', con contratto di apprendistato per
conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il
conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione,
nonche' per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di eta' compresa tra i
diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato di
cui al comma 1 puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di
eta'.
3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata
dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione e' rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla
formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro, le universita' e le altre istituzioni
formative.
Articolo
51
Crediti
formativi
1. La qualifica professionale
conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito
formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione
e formazione professionale.
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca, e previa
intesa con le regioni e le province autonome definisce le modalita' di
riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle
competenze delle regioni e province autonome e di quanto stabilito
nell'Accordo in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18
febbraio 2000 e nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 31 maggio 2001.
Articolo
52
Repertorio
delle professioni
1. Allo scopo di armonizzare le
diverse qualifiche professionali e' istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni
predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il
Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca, le
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza
Stato-regioni.
Articolo
53
Incentivi
economici e normativi e disposizioni previdenziali
1. Durante il rapporto di
apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potra'
essere inferiore, per piu' di due livelli, alla categoria spettante, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori
addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti
a quelle al conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i
lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo
dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l'applicazione di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione,
restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui
erogazione sara' tuttavia soggetta alla effettiva verifica della
formazione svolta secondo le modalita' definite con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione
di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale
da impedire la realizzazione delle finalita' di cui agli articoli 48,
comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a
versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento. 4.
Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.
Capo II
Contratto
di inserimento
Articolo 54
Definizione
e campo di applicazione
1. Il contratto di inserimento e'
un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto
individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a
un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento
nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con piu' di cinquanta anni di eta' che siano privi di un
posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attivita' lavorativa e che non
abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi eta' residenti in una area geografica in cui il
tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del
Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di
quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del
10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un
grave handicap fisico, mentale o psichico.
2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d) fondazioni; e) enti di ricerca, pubblici e privati;
f) organizzazioni e associazioni di categoria.
3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui
al comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento
dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei
diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si
siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine
del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti
nel corso o al termine del periodo di prova, nonche' i contratti non
trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a
quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano
mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel
corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei
diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a
scadere un solo contratto di inserimento.
5. Restano in ogni caso applicabili, se piu' favorevoli, le
disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in
materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.
Articolo
55
Progetto
individuale di inserimento
1. Condizione per l'assunzione con
contratto di inserimento e' la definizione, con il consenso del
lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a
garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore
stesso al contesto lavorativo.
2. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali
stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero
dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche all'interno
degli enti bilaterali, le modalita' di definizione dei piani individuali
di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del
progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la
formazione continua, in funzione dell'adeguamento delle capacita'
professionali del lavoratore, nonche' le modalita' di definizione e
sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento
diretti ad agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la
determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle
modalita' di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali
interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di
promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i
quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle
indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui
all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da
ciascuna delle due parti interessate, le modalita' di definizione dei
piani individuali di inserimento di cui al comma 2.
4. La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del
rapporto di lavoro dovra' essere registrata nel libretto formativo. 5. In
caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di
inserimento il datore di lavoro e' tenuto a versare la quota dei
contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
Articolo
56
Forma
1. Il contratto di inserimento e'
stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato
il progetto individuale di inserimento di cui all'articolo 55.
2. In mancanza di forma scritta il contratto e' nullo e il lavoratore si
intende assunto a tempo indeterminato.
Articolo
57
Durata
1. Il contratto di inserimento ha
una durata non inferiore a nove mesi e non puo' essere superiore ai
diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui all'articolo 54,
comma 1, lettera f), la durata massima puo' essere estesa fino a trentasei
mesi.
2. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli
eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di
quello civile, nonche' dei periodi di astensione per maternita'.
3. Il contratto di inserimento non e' rinnovabile tra le stesse parti.
Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di
durata indicato al comma 1.
Articolo
58
Disciplina
del rapporto di lavoro
1. Salvo diversa previsione dei
contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle
rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono stabilire le
percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento.
Articolo 59
Incentivi
economici e normativi
1. Durante il rapporto di
inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non puo' essere
inferiore, per piu' di due livelli, alla categoria spettante, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori
addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti
a quelle al conseguimento delle quali e' preordinato il progetto di
inserimento oggetto del contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori
assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di
particolari normative e istituti. 3. In attesa della riforma del sistema
degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla
disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano
applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo
54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f).
Articolo
60
Tirocini
estivi di orientamento
1. Si definiscono tirocini estivi
di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di
un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi
presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con
fini orientativi e di addestramento pratico.
2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre
mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e
scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata e' quella massima
in caso di pluralita' di tirocini.
3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono
superare l'importo massimo mensile di 600 euro.
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti
limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al
tirocinio estivo di orientamento.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del
1997 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25
marzo 1998, n. 142.
Titolo
VII
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
Capo I
Lavoro a progetto e lavoro
occasionale
Articolo 61
Definizione
e campo di applicazione
1. Ferma restando la disciplina
per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e
senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice
di procedura civile devono essere riconducibili a uno o piu' progetti
specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente
e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel
rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attivita'
lavorativa. 2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le
prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata
complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con
lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito
nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso
trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo. 3. Sono
escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni
intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in
appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le attivita' di
collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini
istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva
riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo
90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo
di applicazione del presente capo i componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle societa' e i partecipanti a collegi e
commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. 4.
Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano
l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo
collettivo piu' favorevoli per il collaboratore a progetto.
Articolo
62
Forma
1. Il contratto di lavoro a
progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della
prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della
prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso,
individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in
contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche' i tempi
e le modalita' di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente
sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in
ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella
esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del
collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66,
comma 4.
Articolo
63
Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai
collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita' e
qualita' del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente
corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di
esecuzione del rapporto.
Articolo
64
Obbligo
di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le
parti il collaboratore a progetto puo' svolgere la sua attivita' a favore
di piu' committenti.
2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attivita' in concorrenza
con i committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti
attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, ne' compiere, in
qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attivita' dei committenti
medesimi.
Articolo
65
Invenzioni
del collaboratore a progetto
1. Il lavoratore a progetto ha
diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello
svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi
speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Articolo
66
Altri
diritti del collaboratore a progetto
1. La gravidanza, la malattia e
l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del
rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del
corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia
e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della
durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente puo'
comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un
periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando
essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di
durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per un
periodo di centottanta giorni, salva piu' favorevole disposizione del
contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n.533, e
successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di
applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e
igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e
successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si
svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonche' le norme di tutela
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di
cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12
gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
Articolo
67
Estinzione
del contratto e preavviso
1. I contratti di lavoro di cui al
presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o
del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.
2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta
causa ovvero secondo le diverse causali o modalita', incluso il preavviso,
stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
Articolo
68
Rinunzie
e transazioni
1. I diritti derivanti dalle
disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di
rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto
di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo.
Articolo
69
Divieto
di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e
conversione del contratto
1. I rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno
specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi
dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato
a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi
dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro
subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato
corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le
parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale e'
limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generali
dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma
di lavoro o fase di esso e non puo' essere esteso fino al punto di
sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o
produttive che spettano al committente.
Capo II
Prestazioni occasionali di tipo
accessorio rese da particolari soggetti
Articolo 70
Definizione
e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro
accessorio si intendono attivita' lavorative di natura meramente
occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque
non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne,
nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con
handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e manutenzione
di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o
caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato
per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamita'
o eventi naturali improvvisi, o di solidarieta'.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di
piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e
accessoria, intendendosi per tali le attivita' che coinvolgono il
lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel
corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente
luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno
solare.
Articolo
71
Prestatori
di lavoro accessorio
1. Possono svolgere attivita' di
lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunita' di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei
sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di
lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilita' ai servizi per
l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai
soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro
comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di
lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla
quale risulti la loro condizione.
Articolo
72
Disciplina
del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di
lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate
uno o piu' carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore
nominale di 7,5 euro.
2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio
compenso presso uno o piu' enti o societa' concessionari di cui al comma 5
all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della
prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono
consegnato. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro
accessorio.
3. L'ente o societa' concessionaria provvede al pagamento delle spettanze
alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio,
registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo
conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del
1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni
all'INAIL, in misura di 0,5 euro.
4. L'ente o societa' concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a
titolo di rimborso spese.
5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni
contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali individua gli enti e le societa' concessionarie alla
riscossione dei buoni, nonche' i soggetti autorizzati alla vendita dei
buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalita' per il
versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture
assicurative e previdenziali.
Articolo
73
Coordinamento
informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante
apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di
carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti
allo sviluppo delle attivita' di lavoro accessorio disciplinate dalla
presente legge, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti
normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo
che precede, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente
provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
predispone, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del
lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.
Articolo
74
Prestazioni
che esulano dal mercato del lavoro
1. Con specifico riguardo alle
attivita' agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro
autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al
terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a
titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di
compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Titolo
VIII
PROCEDURE
DI CERTIFICAZIONE
Capo I
Certificazione
dei contratti di lavoro
Articolo
75
Finalita'
1. Al fine di ridurre il
contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro
intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto di cui al presente
decreto, nonche' dei contratti di associazione in partecipazione di cui
agli articoli 2549-2554 del codice civile, le parti possono ottenere la
certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel
presente Titolo.
Articolo
76
Organi di
certificazione
1. Sono organi abilitati alla
certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione
istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento
ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia
costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto
stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente
decreto;
c) le universita' pubbliche e private, comprese le Fondazioni
universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente
nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con
docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le
universita' sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il Ministro dell'istruzione, della universita' e della ricerca. Per
ottenere la registrazione le universita' sono tenute a inviare, all'atto
della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici
e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con
riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono
concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una
commissione unitaria di certificazione.
Articolo
77
Competenza
1. Nel caso in cui le parti
intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione
presso le commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b), le
parti stesse devono rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione
si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale sara' addetto il
lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di
avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite a
iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni
costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro.
Articolo
78
Procedimento
di certificazione e codici di buone pratiche
1. La procedura di certificazione
e' volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune
delle parti del contratto di lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di
costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel
rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonche' dei
seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione
provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle
autorita' pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione e'
destinato a produrre effetti. Le autorita' pubbliche possono presentare
osservazioni alle commissioni di certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della istanza;
c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e
l'autorita' cui e' possibile ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli
effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai
quali le parti richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di
documentazione, devono essere conservati presso le sedi di certificazione,
per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia
del contratto certificato puo' essere richiesta dal servizio competente di
cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, oppure dalle altre autorita' pubbliche nei confronti delle quali
l'atto di certificazione e' destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con
proprio decreto codici di buone pratiche per l'individuazione delle
clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro,
con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e
normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute
negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono
altresi' definiti appositi moduli e formulari per la certificazione del
contratto o del relativo programma negoziale, che tengano conto degli
orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del
contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle
diverse tipologie di lavoro.
Articolo
79
Efficacia
giuridica della certificazione
Gli effetti dell'accertamento
dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro
permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto,
con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai
sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
Articolo
80
Rimedi
esperibili nei confronti della certificazione
1. Nei confronti dell'atto di
certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso
e' destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorita'
giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per
erronea qualificazione del contratto oppure difformita' tra il programma
negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la
medesima autorita' giudiziaria, le parti del contratto certificato
potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneita' della qualificazione ha
effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale.
L'accertamento giurisdizionale della difformita' tra il programma
negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal
momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformita'
stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di
certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della controversia
davanti alla commissione di certificazione potra' essere valutato dal
giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di
procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai
sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi
obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato
l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai
sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.
5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione
ha sede la commissione che ha certificato il contratto, puo' essere
presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del
procedimento o per eccesso di potere.
Articolo
81
Attivita'
di consulenza e assistenza alle parti
1. Le sedi di certificazione di
cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza
effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del
contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione
alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di
attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla
disponibilita' dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di
lavoro.
Capo II
Altre
ipotesi di certificazione
Articolo
82
Rinunzie
e transazioni
1. Le sedi di certificazione di
cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo
sono competenti altresi' a certificare le rinunzie e transazioni di cui
all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volonta' abdicativa o
transattiva delle parti stesse. Articolo 83.
Deposito del regolamento interno delle cooperative
1. La procedura di certificazione di cui al capo I e' estesa all'atto di
deposito del regolamento interno delle cooperative riguardante la
tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in
forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della
legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni. La procedura di
certificazione attiene al contenuto del regolamento depositato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la procedura di certificazione deve
essere espletata da specifiche commissioni istituite nella sede di
certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali
commissioni sono presiedute da un presidente indicato dalla provincia e
sono costituite, in maniera paritetica, da rappresentanti delle
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente piu' rappresentative.
Articolo
84
Interposizione
illecita e appalto genuino
1. Le procedure di certificazione
di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di
stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile sia
nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini
della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai
sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto
legislativo.
2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto
codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione
illecita e appalto genuino, che tengano conto della rigorosa verifica
della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del
rischio tipico di impresa da parte dell'appaltatore. Tali codici e indici
presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli
accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale.
Titolo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 85
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
b) l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n.
25;
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo
limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
g) l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;
h) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000,
n. 442;
i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il
presente decreto.
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
61, le parole da: "Il datore di lavoro" fino a: "dello
stesso" sono soppresse.
Articolo
86
Norme
transitorie e finali
1. Le collaborazioni coordinate e
continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono
essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia
fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi, anche
superiori all'anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate e
continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere
stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime
di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze
aziendali dei sindacati comparativamente piu' rappresentativi sul piano
nazionale.
2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e
contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in
partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate
erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti
contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti
collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente
del medesimo settore di attivita', o in mancanza di contratto collettivo,
in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a
meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non
comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione
rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto
ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare
disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro
contratto espressamente previsto nell'ordinamento.
3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n.
196, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono, in via
transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di
scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo
riferimento alla determinazione per via contrattuale delle esigenze di
carattere temporaneo che consentono la somministrazione di lavoro a
termine. Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997,
n. 196, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti
stipulanti o recesso unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice civile si
intendono riferiti alla disciplina della somministrazione prevista dal
presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3 della legge
30 giugno 2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla
legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della
somministrazione di cui al presente decreto.
6. Per le societa' di somministrazione, intermediazione, ricerca e
selezione del personale, ricollocamento professionale gia' autorizzate ai
sensi della normativa previgente opera una disciplina transitoria e di
raccordo definita con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente
decreto. In attesa della disciplina transitoria restano in vigore le norme
di legge e regolamento vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis del
decreto legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte le imprese
di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche per esaminare i profili di armonizzazione
conseguenti alla entrata in vigore del presente decreto legislativo entro
sei mesi anche ai fini della eventuale predisposizione di provvedimenti
legislativi in materia.
9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle
pubbliche amministrazioni cui la disciplina della somministrazione trova
applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a
tempo determinato. La vigente disciplina in materia di contratti di
formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma
3, trova applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica
amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 19 si
applicano anche nei confronti della pubblica amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, nonche' una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti;";
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"b-bis) chiede un certificato di regolarita' contributiva. Tale
certificato puo' essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per
quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali
stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del
rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei
lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione
della denuncia di inizio attivita', il nominativo dell'impresa esecutrice
dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e
b-bis).".
11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei compiti della commissione
regionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, non si intende riferita alle regioni a statuto speciale per
le quali non sia effettivamente avvenuto il trasferimento delle funzioni
in materia di lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui al
Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno carattere
sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base delle
informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a una verifica con le
organizzazioni sindacali, dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale degli effetti
delle disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro
tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale al fine di
verificare la possibilita' di affidare a uno o piu' accordi
interconfederali la gestione della messa a regime del presente decreto,
anche con riferimento al regime transitorio e alla attuazione dei rinvii
contenuti alla contrattazione collettiva.
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure
del presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della medesima legge.
Limitatamente al periodo strettamente necessario alla adozione dei
predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa
rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante
corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 settembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
ERRATA CORRIGE
Comunicato relativo al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, recante: «Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 159/L
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2003).
(Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28/10/2003)
Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato
supplemento ordinario, sono apportate le seguenti modifiche:
alla pag. 8, prima colonna, all'art. 5, comma 2, lettera f), dove e'
scritto: « ... anche se esclusivo.», leggasi: «... anche se non
esclusivo.»; ed ancora, alla pag. 22, seconda colonna, all'art. 44,
comma 1, dove e' scritto «... il lavoratore coobbligato deve ricevere
...», leggasi: «... il lavoratore coobbligato non deve ricevere ...».
AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, recante: «Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 159/L
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2003).
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28/10/2003)
Nel decreto
legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento
ordinario, alla pag. 15, prima colonna, all'art. 18, comma 4, in luogo
delle parole: «... e' punito con la pena alternativa dell'arresto non
superiore ad un anno e dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000.»,
leggasi: «... e' punito con la pena alternativa dell'arresto non
superiore ad un anno o dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000.».
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